Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 140 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' prorogata, per un quinquennio dalle rispettive scadenze, la facolta' concessa al Ministro per la grazia e giustizia dal R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274, di disporre l'applicazione di pretori e pretori aggiunti ai posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re, e quella concessa dal R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVI, n. 1903, di conferire in anticipo le funzioni giurisdizionali agli uditori di tribunale, con le modalita' stabilite nell'art. 1 del Regio decreto-legge medesimo.
tolto: E' altresi', prorogata per lo stesso periodo la facolta' concessa ai primi presidenti delle Corti di appello del Regno di disporre l'applicazione temporanea di pretori e pretori aggiunti a posti vacanti di giudice e sostituto procuratore del Re nei rispettivi distretti, con le modalita' di cui all'articolo 2 del predetto R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1274.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-25;827~art3 · fonte del testo