Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. 351 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.

tolto: L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:

tolto: 1) nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;

tolto: 2) nozioni di procedura penale;

tolto: 3) nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria;

tolto: 4) nozioni di diritto privato;

tolto: 5) nozioni di diritto corporativo;

tolto: 6) nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.

tolto: Le prove scritte hanno luogo in due distinti giorni, sulle materie indicate ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: La prova orale verte su tutte le materie del programma.

tolto: La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove. Non e' ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

tolto: Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.

tolto: Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei, non saranno ammessi ad altri concorsi.

tolto: Parimenti non saranno ammessi ad altri concorsi coloro, nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte o una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto od in parte da altro lavoro o da qualche autore.

tolto: Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:

tolto: a) il diritto tavolare (nozioni con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);

tolto: b) la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).

tolto: All'uopo i concorrenti possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti ad entrambe o ad una sola di tali prove facoltative. In tale caso il Ministro puo' disporre che alla Commissione esaminatrice, ove occorra, siano aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o piu' commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia.

tolto: Alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, la Commissione dovra' aggiungere da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare e sino a cinque voti per quella di stenografia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;827~art9 · fonte del testo