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[1]L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale, e verte sulle seguenti materie:
- 1)nozioni di procedura civile e di ordinamento giudiziario;
- 2)nozioni di procedura penale;
- 3)nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria;
- 4)nozioni di diritto privato;
- 5)nozioni di diritto corporativo;
- 6)nozioni di statistica, con particolare riguardo alle funzioni giudiziarie.
[2]Le prove scritte hanno luogo in due distinti giorni, sulle materie indicate ai nn. 1 e 2 del presente articolo.
[3]La prova orale verte su tutte le materie del programma.
[4]La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove. Non e' ammesso all'orale il candidato che non abbia riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascuna delle prove scritte.
[5]Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova orale, ed una media complessiva non inferiore a sette decimi.
[6]Coloro che in due concorsi sono dichiarati non idonei, non saranno ammessi ad altri concorsi.
[7]Parimenti non saranno ammessi ad altri concorsi coloro, nei riguardi dei quali in due concorsi siano state annullate le prove scritte o una sola di esse, per essersi ritenuto che lo scritto fosse stato copiato in tutto od in parte da altro lavoro o da qualche autore.
[8]Formano, inoltre, materie facoltative della prova orale:
- a)il diritto tavolare (nozioni con particolare riferimento ai servizi del libro fondiario);
- b)la stenografia (esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti).
[9]All'uopo i concorrenti possono chiedere, nella domanda di ammissione al concorso, di essere sottoposti ad entrambe o ad una sola di tali prove facoltative. In tale caso il Ministro puo' disporre che alla Commissione esaminatrice, ove occorra, siano aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o piu' commissari, anche se estranei all'Amministrazione, che abbiano particolare competenza in materia.
[10]Alla somma dei voti riportati complessivamente nelle prove scritte ed in quella orale nelle materie obbligatorie, la Commissione dovra' aggiungere da uno a tre voti per la prova facoltativa superata di diritto tavolare e sino a cinque voti per quella di stenografia.
Testo in vigore dal 17 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
