Art. 30 — Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano
Con apposito provvedimento si provvedera' alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Per le esigenze di funzionamento connesse a tale riordinamento sono destinati almeno 400 dei nuovi posti organici previsti dall'articolo 29.
Testo vigente dal 12 febbraio 1986
