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Una quota parte, determinata nel piano, degli stanziamenti di parte corrente destinati alla sua attuazione, e' riservata all'incremento delle dotazioni organiche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo da assegnare alle nuove istituzioni. L'incremento e' attuato in relazione alla predetta disponibilita' con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro. Per la ripartizione ed assegnazione alle universita' dei posti in organico cosi' incrementati e' obbligatorio il parere del CUN. Una quota parte dei predetti stanziamenti non superiore al 2 per cento per il 1990, e all'1 per cento per gli anni successivi, e' destinata, con decreto del Ministro, alle spese necessarie per la elaborazione del piano, la sua valutazione e la successiva verifica dell'attuazione.

Testo in vigore dal 21 agosto 1990 al 4 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;245~art5 · fonte su Normattiva