Art. 219
[1](Articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°, e 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119).
[2]Agli effetti dell'art. 70 gli Istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le Facolta' di lettere e filosofia, e queste ultime Facolta' partecipano alle designazioni per gli Istituti superiori di magistero.
[3]((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 OTTOBRE 1934, N. 1816, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 1° APRILE 1935, N. 631)).
[4]Le designazioni degli Istituti superiori di magistero pareggiati per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, a sensi dell'art. 73; sono trasmesse al Ministro, il quale, constatata la regolarita' della procedura, da' a questi comunicazione della sua approvazione.
[5]Agli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 76.
[6]Per cio' che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, quando trattasi di Istituti superiori di magistero pareggiati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi, relative alle Universita' Istituti di cui alla tabella B.
Testo vigente dal 2 dicembre 1934, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva