All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
  • b)nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
  • c)dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

Testo vigente dal 5 aprile 2001

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 23361/2025

    16 agosto 2025
    • AVVOCATO E PROCURATORE
    • GIUDIZI DISCIPLINARI

    In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, il principio della cd. pregiudizialità penale (vigente prima dell'introduzione della l. n. 247 del 2012) non presuppone l'esatta coincidenza della condotta disciplinarmente rilevante con i fatti contestati nel capo 27 <!-- pag. 28 --> d'imputazione, dovendosi avere riguardo alla complessiva condotta tenuta dal soggetto ai fini penali.

    Art. 1 · Art. 295 c.p.c. · Art. 653 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:2001-03-27;97~art1 · fonte su Normattiva