Art. 1 — Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare
All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
- b)nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
- c)dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
Testo vigente dal 5 aprile 2001
