Per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' di cui al comma terzo dell'art. 3 e' elevato ad anni trenta.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
Per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' di cui al comma terzo dell'art. 3 e' elevato ad anni trenta.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art18 · fonte su Normattiva