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I concorrenti, oltre quelli indicati nell'articolo precedente, debbono possedere i seguenti requisiti:

  • a)essere riconosciuti in possesso dell'attitudine psicofisica al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di ufficiali;
  • b)essere in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, nautici e per geometri;
  • c)non essere stati gia' espulsi o dimessi dall'Accademia del Corpo perche' riprovati;
  • d)non essere stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademia militare. I concorrenti di cui al comma, secondo dell'articolo precedente debbono avere sempre tenuto buona condotta morale e civile se minorenni, debbono ottenere il consenso del genitore esercente la patria potesta' o del legale rappresentante; se gia' alle armi, debbono ricevere il nulla osta dell'autorita' militare competente. I sottufficiali di pubblica sicurezza di cui al comma terzo del suddetto articolo non debbono aver riportato, durante l'ultimo quinquennio di servizio nel Corpo, punizioni di rigore o altra piu' grave.

Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 7 dicembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art4 · fonte del testo