La lettera b) dell'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, e' sostituita dalla seguente: "b) essere in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri".

Testo vigente dal 22 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-30;803~art1 · fonte su Normattiva