La lettera b) dell'articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, e' sostituita dalla seguente: "b) essere in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica, rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri".
Testo vigente dal 22 novembre 1969
