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I sergenti impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento, sono ammessi al primo concorso utile. Coloro che superano il concorso sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra. Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, si applicano le disposizioni dell'articolo 20.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art22 · fonte del testo