Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
Abrogato dal 11 giugno 1995
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Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
Abrogato dal 11 giugno 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I sergenti impediti da infermita' temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare al concorso per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento, sono ammessi al primo concorso utile. Coloro che superano il concorso sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra. Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, si applicano le disposizioni dell'articolo 20.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art22 · fonte del testo