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Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e' regolato dalle leggi 1 marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza e' regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010
