Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge, il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e' regolato dalle leggi 1 marzo 1965, n. 121, e 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni. Parimenti il reclutamento dei sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza e' regolato dalle leggi 13 luglio 1965, n. 882, e 11 dicembre 1975, n. 627, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art24 · fonte su Normattiva