Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →
Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente; membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; il maresciallo maggiore aiutante o qualifica corrispondente che risulti piu' anziano in ciascun ruolo cui appartengono i sottufficiali da valutare, alla data del 1 gennaio dell'anno considerato, e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995
