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Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente; membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; il maresciallo maggiore aiutante o qualifica corrispondente che risulti piu' anziano in ciascun ruolo cui appartengono i sottufficiali da valutare, alla data del 1 gennaio dell'anno considerato, e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art32 · fonte su Normattiva