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Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: ((presidente: un ufficiale generale)); membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1 gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare.

Testo in vigore dal 21 agosto 1999 al 14 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art32 · fonte su Normattiva