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Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: ((presidente: un ufficiale generale)); membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1 gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare.
Testo in vigore dal 21 agosto 1999 al 14 aprile 2001
