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Le commissioni di avanzamento di cui al precedente articolo sono costituite come segue: presidente: un ufficiale generale; membri ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; l'aiutante, il sergente maggiore capo, il caporal maggiore capo scelto o gradi corrispondenti, che risulti il piu' anziano del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1 gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare. (( Per l'Arma dei carabinieri la Commissione di avanzamento di cui al comma 1 e' costituita come segue: presidente generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, l'incarico di presidente e' funzionalmente attribuito a generale di divisione; membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre marescialli aiutanti o un briigadicre capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della Commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare. ))

Testo in vigore dal 14 aprile 2001 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art32 · fonte su Normattiva