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((La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica.)) Il sottufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1998 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art45 · fonte su Normattiva