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La categoria dell'ausiliaria comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente a norma del precedente articolo, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessita'. Il richiamo in temporaneo servizio del sottufficiale in ausiliaria e' disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, del Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro. ((Il sottufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.))

Testo in vigore dal 11 giugno 1993 al 11 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art45 · fonte su Normattiva