Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →

Il limite di eta' di cinquantatre anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' elevato a cinquantasei anni. I sottufficiali di cui all'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di eta' sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art50 · fonte su Normattiva