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Il limite di eta' di cinquantatre anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' elevato a cinquantasei anni. (( I sottufficiali in servizio con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, inclusi quelli di cui all'art. 74 della presente legge, idonei al servizio militare incondizionato che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria. Essi permangono in tale categoria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o nel congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.)) ((A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404.))

Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 settembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art50 · fonte su Normattiva