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Il limite di eta' di cinquantatre anni indicato nel primo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' elevato a cinquantasei anni. ((I sottufficiali di cui all'art. 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, che cessano dal servizio per aver raggiunto i limiti di eta', sono collocati nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica.)) A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei confronti degli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
Testo in vigore dal 1 settembre 1995 al 9 ottobre 2010
