Per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in eta' compresa tra i 50 ed i 55 anni, in deroga a quanto disposto dall'art. 33, i contributi per il trattamento integrativo di pensione di cui all'art. 10, comma primo, punto 1), continueranno ad essere trasferiti nell'assicurazione facoltativa, ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto non richieda la iscrizione nel ruolo della mutualita'. I contributi stessi sono attribuiti all'assicurazione facoltativa con riferimento alla data di versamento al Fondo e danno diritto allo iscritto alle prestazioni previste nelle norme relative all'assicurazione medesima. Per coloro che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in eta' superiore ai 55 anni trovano applicazione le norme di cui al precedente art. 33.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art53 · fonte del testo