Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, gia' liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art61 · fonte del testo