Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n. 903.
Abrogato dal 15 agosto 1965
Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n. 903.
Abrogato dal 15 agosto 1965
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 sub 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione dalle suindicate ordinanze del giudice istruttore del tribunale di Genova. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l…
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 37 cost. · Art. 2 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1962 al 15 agosto 1965. 163 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto e' disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati. La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il 25 per cento della retribuzione. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accreditera' al Fondo adeguamento pensioni. Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'art. 10, quando prestino la loro opera retribuita alle dipendenze altrui, non viene applicata alcuna trattenuta. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. tolto: 12 AGOSTO 1962 aggiunto: 21 LUGLIO 1965, N. tolto: 1338. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338. aggiunto: 903
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art12 · fonte del testo