Art. 19 — Pensionamento anticipato
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Gli iscritti che cessino dal prestare servizio in eta' compresa tra i 55 ed i 60 anni e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 17 della presente legge, ridotta pero' alle seguenti misure percentuali di quella che, con la stessa anzianita' di contribuzione al Fondo, sarebbe stata liquidata a 60 anni di eta'; al 64 per cento con 55 anni di eta' compiuti; al 69 per cento con 56 anni di eta' compiuti; al 76 per cento con 57 anni di eta' compiuti; all'83 per cento con 58 anni di eta' compiuti; al 91 per cento con 59 anni di eta' compiuti. In ogni caso la pensione complessiva non puo' essere mai di importo inferiore a quella che, con pari anzianita', e' corrisposta o sarebbe corrisposta dall'assicurazione obbligatoria.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987
