Art. 2 — Rapporti patrimoniali
Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attivita' e nelle passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 20 dicembre 1971
