Il Fondo istituito dalla presente legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attivita' e nelle passivita', negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art2 · fonte su Normattiva