Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Art. 4 — Scopi del Fondo
((Nei limiti e alle condizioni della presente legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti)).
Testo vigente dal 20 marzo 1987
