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Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'. L'ordinamento e le attivita' delle Forze armate si informano ai principi costituzionali. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore. Compatibilmente con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unita' ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attivita' di servizio.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art1 · fonte su Normattiva