Art. 1 — Norme di principio
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1.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2000, N.331)) 2.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 14 NOVEMBRE 2000, N.331)) Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore. Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva e' prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unita' delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilita' logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unita' o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla localita' di residenza, dovranno essere previste, con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla localita' di residenza. Tali agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza. Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attivita' di servizio.
Testo in vigore dal 18 novembre 2000 al 9 ottobre 2010
