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Le Forze armate sono al servizio della Repubblica per la difesa della Patria; concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'. L'ordinamento e le attivita' delle Forze armate si informano ai principi costituzionali. Sono soggetti agli obblighi di leva tutti i cittadini, e quanti altri vi siano tenuti, secondo le norme in vigore. (( Purche' non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva e' prestato presso unita' o reparti aventi sede nel luogo piu' vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa. )) Lo Stato promuove l'elevazione culturale e la formazione civica dei militari avvalendosi anche della capacita' professionale e dello spirito di iniziativa dei singoli per il proficuo svolgimento delle attivita' di servizio.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art1 · fonte su Normattiva