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L'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - La durata della ferma di leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare e' di dodici mesi. La ferma di leva comprende un periodo di addestramento ed uno di attivita' operativa. Per coloro che conseguono, a domanda, la nomina ad ufficiale di complemento, la durata della ferma di leva e' di quindici mesi".

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art3 · fonte su Normattiva