Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 44 — Esenzioni o ritardi in caso di mobilitazione

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L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' sostituito dal seguente: "Art. 122. - Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attivita' o si trovino in speciali condizioni stabilite dalla legge o fissate in apposito regolamento". Il regolamento di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, come sostituito dal precedente comma 1, e' emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art44 · fonte su Normattiva