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La dotazione degli oggetti di cui all'articolo precedente e' stabilita con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro. Ai militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente destinati a speciali servizi possono essere somministrati gratuitamente, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario e di equipaggiamento personale nella misura e con le modalita' che saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa. Il Ministro per la difesa ha parimenti la facolta' di determinare, con suo decreto, il tipo e la qualita' degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti e' fissata dal Ministero della difesa.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;26~art2 · fonte del testo