Art. 20 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N.139
Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile, della commissione interministeriale tecnica e dei comitati regionali di cui agli articoli 3 e 7 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1970 concernente il funzionamento di consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 aprile 2006
