Alle spese per il funzionamento del Comitato interministeriale della protezione civile, della commissione interministeriale tecnica e dei comitati regionali di cui agli articoli 3 e 7 si provvede con lo stanziamento del capitolo 1643 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1970 concernente il funzionamento di consigli, comitati e commissioni dei servizi antincendi e della protezione civile e con quelli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art20 · fonte su Normattiva