Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme per la sua esecuzione. Sino a quando i regolamenti di cui al precedente comma non saranno emanati, restano in vigore le norme non incompatibili con la presente legge, di cui al regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito con legge 15 marzo 1928, n. 833, e di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1927.
Testo vigente dal 16 dicembre 1970
