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I ruoli organici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge. Il contingente massimo dei volontari ausiliari di cui all'articolo 15 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e' stabilito in 2.700 unita' per l'anno 1970 ed in 4.000 unita' dall'anno 1971. I posti portati in aumento negli organici di cui al primo comma sono conferiti nel periodo di cinque anni, nei limiti, per ciascun anno, stabiliti nell'allegata tabella E. Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge il 50 per cento dei posti disponibili nella qualifica di vigile verra' conferito mediante concorsi per titoli riservati ai vigili volontari in servizio temporaneo alla data di entrata in vigore della presente legge trattenuti in servizio temporaneo fino all'espletamento dell'ultimo dei concorsi ad essi riservati. Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nel grado di vice brigadiere sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati ai vigili scelti che abbiano conseguito l'idoneita' all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione alle qualifiche di ispettore superiore e di primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati in ruolo quando abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nelle qualifiche rispettivamente di primo ispettore e di coadiutore. Il ruolo degli aiutanti dei servizi speciali antincendi - carriera esecutiva - istituito con legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' trasformato in ruolo dei segretari dei servizi antincendi - carriera di concetto. A coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di aiutante capo, aiutante principale, primo aiutante, aiutante e aiutante aggiunto viene attribuita, rispettivamente, la qualifica di segretario principale, primo segretario, segretario, segretario aggiunto e vice segretario nel ruolo segretari dei servizi antincendi di cui alla allegata tabella D. L'anzianita' acquisita nel ruolo di provenienza e' conservata nel ruolo trasformato ed e' valida agli effetti della progressione di carriera. Al personale del ruolo predetto si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1970 al 20 aprile 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-08;996~art9 · fonte su Normattiva