L'onere del trattamento di quiescenza spettante al personale di cui al precedente art. 1 viene assunto per intero dall'Amministrazione presso la quale avviene la cessazione definitiva dal servizio. La indennita' di buonuscita e le altre prestazioni previdenziali fanno carico per intero all'opera di previdenza dell'Amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio.

Testo vigente dal 31 ottobre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-10-12;771~art5 · fonte del testo