Nei riguardi degli ufficiali generali e superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati nella riserva o in ausiliaria ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, anteriormente al 1 giugno 1947 nonche' nei riguardi degli ufficiali inferiori della Marina, collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio in base al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, l'assegno mensile previsto dall'art. 5, lettera c), del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonche' dagli articoli 4, lettera c) e 5 lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, e' riliquidato, con effetto dal 1 giugno 1947, tenendo conto delle nuove misure degli stipendi previste dal decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ferma restando comunque la data di decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento nella riserva o in ausiliaria o di dispensa dal servizio.

Testo vigente dal 21 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;738~art1 · fonte del testo