L'ultimo comma dell'art. 11 del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e' sostituito dal seguente: "Per tutti gli ufficiali di cui al presente articolo, collocati nella riserva o in ausiliaria prima dell'entrata in vigore del presente decreto, o a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, si tien conto dello stipendio e dell'indennita' militare comprensivi degli aumenti successivamente disposti fino a tutto il 1 giugno 1947, mentre per l'indennita' carovita si tien conto delle successive variazioni anche dopo tale data".

Testo vigente dal 21 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-30;738~art2 · fonte del testo