L'indennita' speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, e' stabilita nella misura di cui all'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Testo vigente dal 23 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-09;278~art4 · fonte del testo