Art. 4
L'indennita' speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, e' stabilita nella misura di cui all'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Testo vigente dal 23 aprile 1955
