Art. 3
Agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennita' speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1457, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 814, una indennita' annua lo i a non riversibile, nella, misura stabilita dall'art. 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. L'indennita' e' corrisposta in base al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente. Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennita' speciale e dell'indennita' di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti a titolo di stipendio, di indennita' militare, di assegno integratore, di indennita' sostitutiva della, razione viveri e di carovita, all'ufficiale celibe in servizio permanente, di grado uguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennita' di ausiliaria e' ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.
Testo vigente dal 23 aprile 1955
