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Ai professori di ruolo dell'Accademia, navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, e' attribuita una indennita' di ricerca scientifica nelle misure lorde mensili di lire 28.000 per gli straordinari, e di lire 33.000 per gli ordinari. Ai professori che non svolgono privatamente alcuna attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita o che non abbiano redditi tassabili ai fini dell'imposta complementare progressiva, sul reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300 mila annue, l'indennita' di ricerca scientifica e' corrisposta nella misura lorda mensile di lire 45.000. L'indennita' di ricerca scientifica e' corrisposta per dodici mesi all'anno ed e' subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo e' ridotto, l'indennita' e' ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'attribuzione della indennita' di ricerca scientifica nella misura maggiorata e' stabilita con decreto del Ministro per la difesa. L'indennita' di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennita' che in atto i professori eventualmente percepiscano.
Testo in vigore dal 22 marzo 1963 al 10 giugno 1967
