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((Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina e' attribuita un'indennita' di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000. L'indennita' di ricerca scientifica e' corrisposta per dodici mesi all'anno ed e' subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo e' ridotto, e' ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennita' di ricerca scientifica e' ridotta della meta' per coloro che svolgono privatamente libera attivita' professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire. L'indennita' di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennita' che in atto i professori eventualmente percepiscano, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20.))1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 maggio 1967, n. 310
1La L. 3 maggio 1967, n. 310 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica ha effetto dall'entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 248.
Testo in vigore dal 10 giugno 1967 al 9 ottobre 2010
