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L'indennita' di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 222, e' attribuita - a decorrere dal 1 gennaio 1970 - nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge ed e' concessa ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia impiegati in servizi di sicurezza pubblica, determinati, in relazione alla loro natura e durata, dal prefetto con proprio decreto. La spesa per la corresponsione dell'indennita' e' a carico del Ministero dell'interno ed e' contenuta nei limiti dell'importo annuo di lire 10 miliardi. 1 L'indennita' di cui al primo comma non e' cumulabile con quella prevista dalla legge 6 marzo 1958, n. 192, eventualmente spettante al personale dell'Arma dei carabinieri. Ai funzionari di pubblica sicurezza non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1970, n. 1054
1La L. 23 dicembre 1970, n. 1054 ha disposto (con l'art. 4) che "il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso e' fissato nell'importo annuo di lire 500 milioni".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1971 al 3 novembre 1976
