Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1959 al 20 settembre 1964. Leggi il testo vigente →
I progetti per la costruzione, il completamento, lo ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:
- a)dal Ministro per la sanita', di concerto col Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera e' di importo superiore a lire 200 milioni;
- b)dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 200 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:
- a)l'ingegnere capo del Genio civile se la spesa totale non supera lire 30 milioni;
- b)il Consiglio provinciale di sanita' e il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale e' compresa tra lire 30 milioni e lire 200 milioni;
- c)il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale e' superiore a 200 milioni.
Testo in vigore dal 10 agosto 1959 al 20 settembre 1964
