Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1964 al 16 dicembre 2010. 173 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:
tolto: a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanita', se l'intera opera e' di importo superiore a lire 500 milioni;
tolto: b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera e' di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
tolto: c) dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera e' di importo non superiore a lire 100 milioni. Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:
tolto: a) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanita', se la spesa totale e' compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;
tolto: b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanita' se la spesa totale e' superiore a lire 500 milioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-07-30;595~art2 · fonte del testo