Il Regio Governo puo' inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1 della presente legge, e puo', ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo.
Testo vigente dal 16 luglio 1927
Il Regio Governo puo' inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1 della presente legge, e puo', ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo.
Testo vigente dal 16 luglio 1927
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1170~art2 · fonte del testo