((Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al R. Ministero degli affari esteri, od alla competente autorita' diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica)).

Testo vigente dal 15 settembre 1946

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1946

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1927 al 15 settembre 1946. 1 parola tolta, 8 parole aggiunte.

… ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, aggiunto: a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al tolto: Regio aggiunto: R. Ministero degli affari esteri, od alla competente autorita' diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1170~art1 · fonte del testo