Il terzo comma dell'articolo 28 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e' sostituito dai seguenti: "Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro, anche se collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 37, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado della tabella n. 1 annessa alla presente legge. Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei ed iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano ancora stati promossi".

Testo vigente dal 22 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-30;803~art2 · fonte su Normattiva