Art. 11 — Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica
Il Ministero della pubblica istruzione promuovera' una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalita' nonche' le carenze quantitative e qualitative. La rilevazione fara' riferimento alla situazione esistente al 1° giugno 1975 e dovra' concludersi entro il 30 giugno 1976. La rilevazione dovra' essere ripetuta ogni quinquennio. Per la metodologia e le modalita' della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvarra' dell'assistenza di una commissione consultiva di funzionari ed esperti. Per la raccolta e la elaborazione dei dati secondo la metodologia prescelta il Ministero della pubblica istruzione potra' avvalersi dell'opera dell'Istituto centrale di statistica, con il quale e' autorizzato a stipulare apposita convenzione. Per gli scopi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Testo vigente dal 28 agosto 1975
