Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento

Art. 11 — Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica

Il Ministero della pubblica istruzione promuovera' una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalita' nonche' le carenze quantitative e qualitative. La rilevazione fara' riferimento alla situazione esistente al 1° giugno 1975 e dovra' concludersi entro il 30 giugno 1976. La rilevazione dovra' essere ripetuta ogni quinquennio. Per la metodologia e le modalita' della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvarra' dell'assistenza di una commissione consultiva di funzionari ed esperti. Per la raccolta e la elaborazione dei dati secondo la metodologia prescelta il Ministero della pubblica istruzione potra' avvalersi dell'opera dell'Istituto centrale di statistica, con il quale e' autorizzato a stipulare apposita convenzione. Per gli scopi di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni nell'anno finanziario 1975 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 28 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-08-05;412~art11 · fonte su Normattiva